Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n.230/2021 attuativo dell’Assegno Unico e universale per i figli a carico introdotto con la L.46/2001.
1° marzo 2022: questa la data in cui dovrebbero cominciare a circolare i primi Assegni Unici. Di informazioni concrete sulle procedure attraverso cui si potrà fare domanda a partire da gennaio ancora non ce ne sono, ma di fatto, con l’approvazione in Consiglio dei Ministri lo scorso 18 novembre del Decreto legislativo sull’introduzione dell’Assegno Unico universale, già si è delineata una fisionomia molto netta della misura economica che in larga parte verrà a scompaginare l’assetto “storico” delle agevolazioni alle famiglie conosciuto sino ad oggi.
Un assegno quindi, come lo definisce la norma, “universale”, vale a dire destinato a chiunque abbia dei figli a carico, ma soprattutto “unico”, cioè sostitutivo di altre agevolazioni che rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2021 e che dunque dal 1° gennaio sono tramontate per sempre (vedi ad esempio le detrazioni sui carichi nel 730, il Bonus Bebè, il Premio alla nascita, gli assegni familiari dell’INPS, ecc). Insomma, quella che si profila all’orizzonte è una bella rivoluzione copernicana in termini di aiuti alle famiglie, e chiaramente anche la formula “ponte” del cosiddetto Assegno Temporaneo scomparirà dopo il 31 dicembre.
Vediamo allora di tracciare un primo profilo – per quanto possibile “pratico” – sull’assegno, il quale, lo ricordiamo, è stato introdotto su proposta di tre dicasteri: Pari opportunità, Lavoro, e Finanze. Piccola premessa: la ragione per cui l’erogazione effettiva è stata messa in calendario a partire da marzo e non subito da gennaio, è in virtù del fatto che non tutti, per varie ragioni, saranno in condizione di potersi dotare subito di un ISEE valido 2022, quindi si è pensato di mettere a disposizione un lasso ragionevole di due mesi entro cui le famiglie potranno organizzarsi ai fini dell’ISEE, per poi essere pronte a fare domanda da marzo.
Entriamo adesso nel merito: chi avrà diritto all’Assegno Unico? Qui va fatto subito un distinguo perché le regole cambiano tra figli minorenni e maggiorenni:
- di base l’Assegno verrà erogato per ogni figlio minorenne a carico, già a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- per quanto riguarda invece i figli maggiorenni, l’Assegno continuerà ad essere erogato fino all’età di 21 anni, ma a condizione che i ragazzi:
1. frequentino un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2. svolgano un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e posseggano un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3. siano registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4. svolgano il servizio civile universale.
Vi è poi il caso dei figli disabili a carico per i quali l’assegno “eluderà” le regole ordinarie sopra descritte, e quindi verrà erogato senza limiti di età.
Altro capitolo sono i requisiti per poter chiedere l’Assegno. È questo un aspetto slegato dalle soglie economiche ISEE perché, come vedremo, l’ISEE non costituirà un elemento discriminante tra aventi e non aventi diritto, ma solo un “termometro” per modulare gli importi spettanti in base alle condizioni economiche del nucleo; in altri termini, non sarà il livello di ricchezza o di povertà di una famiglia a escluderla o includerla ab origine nel diritto all’Assegno, che sarà quindi destinato a chiunque ne faccia domanda, indipendentemente dal tenore di vita. Sono invece altri gli elementi che determineranno la possibilità o meno di beneficiarne, ovvero il possesso da parte del richiedente:
- della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- dell’assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- della residenza e del domicilio in Italia;
- della residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.
Calandoci invece sul versante economico della questione, ribadiamo anzitutto quanto accennavamo: l’ISEE non sarà uno strumento selettivo ai fini della domanda di Assegno, cioè non taglierà fuori nessuna famiglia dal diritto all’erogazione; sarà però necessario a stabilire la quota mensile spettante in base alle fasce reddituali e alle diverse tipologie di composizione in cui si collocano i singoli nuclei. Cioè ad esempio: due nuclei collocati nella stessa fascia economica ISEE da 0 a 15.000 euro, ma il primo con uno solo figlio minore e il secondo con tre figli (uno minorenne e due maggiorenni), è chiaro che avranno diritto a trattamenti ben diversi; stesso ragionamento nel caso di due famiglie con gli stessi figli, ma collocate in due fasce economiche differenti.
Insomma, questo per dire che le sfumature saranno molteplici, e che l’ISEE sarà l’unica vera chiave per accedere a un trattamento commisurato alla conformazione del nucleo. Detto questo, va però specificato che anche in assenza di un ISEE valido, il trattamento, se richiesto, potrà comunque essere erogato, solo che in questo caso, venendo a mancare la base di raffronto economico, verrà assegnata al nucleo l’erogazione minima prevista, ovvero quella destinata ai nuclei con ISEE al di sopra dei 40.000 euro.
Non resta che accennare qualcosa sulla trasmissione delle domande, che però ad oggi costituisce una zona d’ombra su cui è prematuro cercare dei punti d’appiglio, non essendo ancora state diffuse le istruzioni operative. Sappiamo che la finestra temporale per fare richiesta si è aperta dal 1° gennaio, e che gli enti di riferimento saranno i Patronati, altrimenti sarà anche possibile procedere in via autonoma tramite il portale INPS. Quanto invece all’ISEE bisognerà provvedere tramite i Caf. Ovviamente le sedi CAF ACLI, come d’abitudine, saranno disponibili per effettuare il calcolo ISEE, così come le sedi del PATRONTO ACLI presteranno il loro supporto ai fini della trasmissione della domanda vera e propria.
Luca Napolitano
scarica: scheda_divulgativa_assegno_ unico