Adeguamenti agli statuti delle strutture di base ACLI secondo la riforma del Terzo Settore

La recente riforma del III settore (D.lgs 112/2017) ha imposto degli adeguamenti agli statuti delle strutture di base ACLI, tra cui anche i circoli di ACLI Pesaro Urbino.

Queste le indicazioni per l’adeguamento:

  • Convocazione assemblea dei soci:
    • Assemblea ordinaria per inserire nello statuto solamente le clausole obbligatorie o derogatorie per conformarsi al Codice del Terzo settore. Il quorum per deliberare è quello previsto per l’assemblea ordinaria;
    • Assemblea straordinaria: se, oltre agli adeguamenti normativi, si vogliono inserire nello Statuto anche clausole facoltative; il quorum per deliberare in questo caso è quello previsto per l’assemblea straordinaria;

Dovranno procedere con assemblea straordinaria anche le Strutture di base che si trovano in una delle situazioni descritte in scheda specifica “casistiche assemblea straordinaria obbligatoria”.

 

  • Svolgimento assemblea e approvazione modifiche statutarie:
  • Le modifiche statutarie andranno approvate entro il 20 giugno 2020 (ma sarebbe comunque opportuno fare riferimento alla data del 2 agosto 2019, precedentemente indicata come termine dalla riforma, in quanto con il nuovo termine potrebbero venirsi a creare delle controversie).
  • Occorre prestare attenzione alla scelta delle attività di interesse generale che si vogliono indicare; inserire solo le attività che effettivamente si svolgono o si intendono realizzare nel breve-medio periodo, al fine di garantire la trasparenza e conoscibilità dell’oggetto sociale.

 

  • Verbale assemblea:

il verbale che dovrà essere redatto sarà quello per assemblea ordinaria o straordinaria.

 

  • Registrazione statuto:

Entro 20 giorni dall’approvazione, lo statuto, insieme al verbale (o al suo estratto) va consegnato presso l’Agenzia delle Entrate per la registrazione (utilizzare il mod. 59).

  • Se si è provveduto al solo adeguamento normativo: esenzione dalle imposte di registrazione e di bollo ai sensi dell’art 82 commi 3 e 5 del d.lgs. 2017/117;
  • Se, invece, oltre agli adeguamenti normativi, sono state inserite anche clausole facoltative, andrà pagata l’imposta di registrazione di € 200,00 (non l’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5, d.lgs. 2017/117).

 

  • Comunicare la variazione denominazione sociale all’Agenzia delle Entrate

Il Codice del Terzo settore prevede di indicare nella denominazione sociale l’acronimo aps (oppure per esteso la dicitura associazione di promozione sociale). Tale indicazione dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Si tratta di una delle modifiche apportate allo Statuto.

Occorrerà comunicare la nuova denominazione sociale all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’approvazione dello statuto.

  • Circoli con solo codice fiscale: mod. AA5/6
  • Circoli con codice fiscale e partita IVA: mod. AA7/10

NOTA: le Strutture di base con partita IVA iscritte al REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, istituito presso l’Ufficio del Registro Imprese) devono comunicare la variazione della denominazione entro 30 giorni dalla delibera (utilizzare modello R)

  • INVIARE DOCUMENTAZIONE ALLA SEDE PROVINCIALE ACLI

Inviare alla sede provinciale ACLI:

  • Copia dello Statuto registrato e il verbale dell’assemblea;
  • Copia del certificato aggiornato del codice fiscale/partita IVA

 

Tale documentazione potrà essere richiesta anche dal Ministero del Lavoro nella fase di verifica per la trasmigrazione dei dati nel Registro unico nazionale del Terzo settore.