Per i lavoratori del settore domestico, come colf e baby-sitter il diritto allo studio è sancito e tutelato dal contratto collettivo del lavoro domestico: le ore di permesso richieste vanno concordate tra le parti, compatibilmente con le esigenze della famiglia presso cui si presta servizio.
Sono previste tre circostanze distinte per le quali vengono riconosciute tutele differenti.
Caso 1: Nel caso di frequenza di scuole dell’obbligo o corsi professionali, il datore di lavoro non deve retribuire i permessi richiesti; queste ore potranno essere recuperate successivamente.
Caso 2: Se la lavoratrice ha bisogno dei permessi per sostenere un esame che coincide con il suo orario di lavoro, il datore di lavoro deve retribuire le ore richieste.
Caso 3: Se la lavoratrice si iscrive ad un corso di formazione professionale per collaboratori familiari o assistenti domiciliari, il datore di lavoro può concedere e retribuire fino a 40 ore nell’arco dell’anno. Stessa cosa vale se le ore di permesso sono necessarie per la partecipazione a corsi di formazione finalizzati al rinnovo del titolo di soggiorno.
La lavoratrice, per poter usufruire di questo diritto, deve presentare al datore di lavoro la documentazione attestante la frequenza.